Parlamento - Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Conferma e mantenimento del segreto apposto su verbale d'audizione - Necessità di acquisire il verbale ai fini delle scelte relative all'esercizio dell'azione penale in procedimento relativo al reato di diffamazione aggravata - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Repubblica di Torino - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, affinché sia dichiarato che non spettava alla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con la legge n. 1 del 2014, confermare il segreto sul verbale contenente l'audizione dell'ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, nonché rigettare la richiesta di desecretazione avanzata dalla Procura di Torino, e, per l'effetto, chiedendo altresì di annullare la deliberazione del 3 maggio 2017, che ha mantenuto la secretazione del resoconto stenografico della seduta del 2 agosto 2016, e consentire quindi la prosecuzione dell'attività dell'autorità giudiziaria. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto sotto il primo profilo deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e la legittimazione a resistere della Commissione parlamentare di inchiesta; sotto il secondo profilo, il ricorso è indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale ed alla connessa titolarità circa lo svolgimento delle attività di indagine, funzionale alle scelte sull'esercizio dell'azione penale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, in quanto titolare delle attività di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. (Precedenti citati: ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016, n. 17 del 2013).
A norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, le quali, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 de 1953. (Precedenti citati: sentenza n. 231 del 1975; ordinanze n. 73 del 2006 e n. 228 del 1975).
Ove la Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, i cui atti sono oggetto di ricorso per conflitto di poteri, sia cessata ex lege dalle proprie funzioni con la fine della Legislatura, la legittimazione a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei suoi confronti va trasferita al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., ai quali vanno pertanto notificati il ricorso e l'ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità.