Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti.
Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017).