Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo dei termini essenziali della questione posta dal rimettente - Esclusione della necessità di restituzione degli atti.
Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che mutino i termini essenziali della sollevata questione di legittimità costituzionale, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanenza o meno dei dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie, la modifica recata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, riguardando esclusivamente i limiti minimo e massimo - rispettivamente innalzati da quattro a sei mensilità e da ventiquattro a trentasei mensilità - entro i quali è possibile determinare l'indennità da corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato, non incide sul contestato meccanismo di computo dell'indennità configurato dal censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015). (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018, sulla possibilità per la Corte costituzionale di valutare in che misura lo ius superveniens incida sul giudizio incidentale e se si spinga fino a modificare "la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale").