Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2018;  Decisione del  26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40519  40520  40522  40523  40524  40525  40526  40527  40528  40529  40530  40531


Titolo
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione".

Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenza n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  10/12/2014  n. 183  art. 1  co. 7

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 2  co. 

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 3  co. 

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte