Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione".
È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione".
Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenza n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
10/12/2014
n. 183
art. 1
co. 7
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 2
co.
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co.
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte