Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali in tema di licenziamenti non giustificati - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali in tema di licenziamenti non giustificati - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Le disposizioni censurate stabiliscono tutele per fattispecie (casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale; casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; ipotesi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale) diverse da quella della "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo", identificata dal rimettente come oggetto del giudizio a quo, e dunque sono in esso inapplicabili. Inoltre, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, è completamente diversa da quella - esclusivamente monetaria - applicabile, ai sensi del precedente comma 1, nella fattispecie ravvisata dal rimettente.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Le disposizioni censurate stabiliscono tutele per fattispecie (casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale; casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; ipotesi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale) diverse da quella della "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo", identificata dal rimettente come oggetto del giudizio a quo, e dunque sono in esso inapplicabili. Inoltre, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, è completamente diversa da quella - esclusivamente monetaria - applicabile, ai sensi del precedente comma 1, nella fattispecie ravvisata dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 2
co.
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 2
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 30
n.
art. Convenzione Oil sul licenziamento n. 158 del 1982
n.
art. Carta sociale europea
legge 09/02/1999
n. 30
art.