Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali dei lavoratori in tema di licenziamenti non giustificati - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali dei lavoratori in tema di licenziamenti non giustificati - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Il rimettente non spiega perché debba fare applicazione della norma censurata né perché ritiene contrastante con i parametri evocati la previsione dell'inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Il rimettente non spiega perché debba fare applicazione della norma censurata né perché ritiene contrastante con i parametri evocati la previsione dell'inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 30
n.
art. Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982
n.
art. Carta sociale europea
legge 09/02/1999
n. 30
art.