Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza che ne ricorrano gli estremi - Diritto del lavoratore a un'indennità ragguagliata esclusivamente all'anzianità di servizio - Denunciato contrasto con la Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento - Inidoneità di quest'ultima a fungere da parametro interposto in quanto non ratificata dall'Italia - Inammissibilità della questione.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza che ne ricorrano gli estremi - Diritto del lavoratore a un'indennità ragguagliata esclusivamente all'anzianità di servizio - Denunciato contrasto con la Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento - Inidoneità di quest'ultima a fungere da parametro interposto in quanto non ratificata dall'Italia - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per inidoneità dell'evocato parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento. Tale Convenzione, in quanto non ratificata dall'Italia, non può ritenersi vincolante né può integrare l'art. 117, primo comma, Cost., che fa riferimento al rispetto dei "vincoli" derivanti dagli "obblighi internazionali", e neppure è idonea a integrare il parametro dell'art. 76 Cost., poiché dalla generica dicitura "convenzioni internazionali", utilizzata dall'alinea dell'art. 1, comma 7, della legge di delegazione n. 183 del 2014, non può farsi discendere l'obbligo per il legislatore delegato di rispettare convenzioni cui l'Italia, non avendo inteso ratificarle, non è vincolata.
È dichiarata inammissibile - per inidoneità dell'evocato parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento. Tale Convenzione, in quanto non ratificata dall'Italia, non può ritenersi vincolante né può integrare l'art. 117, primo comma, Cost., che fa riferimento al rispetto dei "vincoli" derivanti dagli "obblighi internazionali", e neppure è idonea a integrare il parametro dell'art. 76 Cost., poiché dalla generica dicitura "convenzioni internazionali", utilizzata dall'alinea dell'art. 1, comma 7, della legge di delegazione n. 183 del 2014, non può farsi discendere l'obbligo per il legislatore delegato di rispettare convenzioni cui l'Italia, non avendo inteso ratificarle, non è vincolata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
n.
art. Convenzione OIl sul licenziamento n. 158 del 1982
n.
art. Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati