Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2018;  Decisione del  26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40519  40520  40521  40522  40523  40524  40525  40527  40528  40529  40530  40531


Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo - Previsione per i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015 - Denunciato deteriore trattamento rispetto ai lavoratori assunti prima di tale data - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, cui si applica, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela solo economica prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto a quelli assunti anteriormente, cui si applica la più favorevole tutela - specifica (reintegrazione nel posto di lavoro) e per equivalente (risarcimento del danno) - prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Premesso che, denunciando la disparità di trattamento tra nuovi assunti e vecchi assunti, il rimettente non censura la disciplina sostanziale del primo di tali regimi, ma il criterio di applicazione temporale della stessa, costituito dalla data di assunzione del lavoratore a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il regime temporale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 non risulta irragionevole né, di conseguenza, lede il principio di uguaglianza. Esso trova giustificazione nel dichiarato scopo del legislatore di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione" (alinea dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014).

In tema di delimitazione della sfera di applicazione ratione temporis di normative che si succedono nel tempo, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Spetta infatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme. (Precedenti citati: sentenza n. 254 del 2014, ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008 e n. 77 del 2008; sentenze n. 104 del 2018, n. 273 del 2011 e n. 94 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte