Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo - Applicabilità ai lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 - Denunciato deteriore trattamento rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Non comparabilità delle categorie di lavoratori poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo - Applicabilità ai lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 - Denunciato deteriore trattamento rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Non comparabilità delle categorie di lavoratori poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata deteriore tutela, in caso di illegittimo licenziamento, dei lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data, ai quali ultimi la norma censurata non si applica. La considerazione della diversità del lavoro dei dirigenti ha indotto la Corte costituzionale a più riprese a ribadire che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione degli stessi dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. Pertanto, la perdurante esclusione dei dirigenti dall'applicazione della citata disciplina conferma che, anche nel sistema vigente, i dirigenti non sono comparabili alle altre categorie dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095, primo comma, cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2001, ivi richiamo alle "significative diversità dei dirigenti rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai"; sentenza n. 309 del 1992, secondo cui le categorie dei lavoratori subordinati e dei dirigenti "non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente differenziati"; sentenza n. 121 del 1972 e ordinanza n. 404 del 1992, sull'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, che richiede l'esistenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" di licenziamento).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata deteriore tutela, in caso di illegittimo licenziamento, dei lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data, ai quali ultimi la norma censurata non si applica. La considerazione della diversità del lavoro dei dirigenti ha indotto la Corte costituzionale a più riprese a ribadire che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione degli stessi dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. Pertanto, la perdurante esclusione dei dirigenti dall'applicazione della citata disciplina conferma che, anche nel sistema vigente, i dirigenti non sono comparabili alle altre categorie dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095, primo comma, cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2001, ivi richiamo alle "significative diversità dei dirigenti rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai"; sentenza n. 309 del 1992, secondo cui le categorie dei lavoratori subordinati e dei dirigenti "non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente differenziati"; sentenza n. 121 del 1972 e ordinanza n. 404 del 1992, sull'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, che richiede l'esistenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" di licenziamento).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte