Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato senza che ricorrano gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa - Determinazione automatica in base alla sola anzianità di servizio con esclusione di qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice - Denunciata violazione della garanzia contro i licenziamenti ingiustificati sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Non evocabilità di tale garanzia quale parametro interposto - Non fondatezza della questione.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato senza che ricorrano gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa - Determinazione automatica in base alla sola anzianità di servizio con esclusione di qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice - Denunciata violazione della garanzia contro i licenziamenti ingiustificati sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Non evocabilità di tale garanzia quale parametro interposto - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE. Deve escludersi che la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 di essa possa essere invocato, quale parametro interposto, nella sollevata questione di legittimità costituzionale, poiché nella materia dei licenziamenti individuali, disciplinata dalla norma censurata, non vi sono disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri, né in particolare all'Italia, tenuto conto che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali (e alla situazione specificamente regolata dal denunciato art. 3, comma 1), l'UE non ha in concreto esercitato la competenza nel settore della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, prevista dall'art. 153, par. 2, lett. d), TFUE; che la direttiva 98/59/CE riguarda i licenziamenti collettivi; e che le raccomandazioni previste dall'art. 144, par. 4, del TFUE rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE. Deve escludersi che la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 di essa possa essere invocato, quale parametro interposto, nella sollevata questione di legittimità costituzionale, poiché nella materia dei licenziamenti individuali, disciplinata dalla norma censurata, non vi sono disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri, né in particolare all'Italia, tenuto conto che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali (e alla situazione specificamente regolata dal denunciato art. 3, comma 1), l'UE non ha in concreto esercitato la competenza nel settore della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, prevista dall'art. 153, par. 2, lett. d), TFUE; che la direttiva 98/59/CE riguarda i licenziamenti collettivi; e che le raccomandazioni previste dall'art. 144, par. 4, del TFUE rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione - e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. (Precedenti citati: sentenze n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011; ordinanza n. 138 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 30