Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2018;  Decisione del  26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40519  40520  40521  40522  40523  40524  40525  40526  40527  40528  40530  40531


Titolo
Lavoro e occupazione - Diritto al lavoro - Qualificazione come diritto fondamentale - Diritto del lavoratore a non subire un licenziamento arbitrario - Bilanciamento con la libertà di organizzazione dell'impresa - Discrezionalità del legislatore (purché ragionevolmente esercitata) nella scelta del tipo di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato.

Testo

Il diritto al lavoro - che, per il forte coinvolgimento della persona umana, va qualificato diritto fondamentale - non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti. La materia dei licenziamenti individuali è quindi regolata dal principio della necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, i limiti al cui potere correggono un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro, garantendo al lavoratore il diritto di non subire un licenziamento arbitrario ovvero a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. (Precedenti citati: sentenza n. 45 del 1965; sentenze n. 41 del 2003, n. 541 del 2000, n. 46 del 2000 e n. 60 del 1991, ordinanza n. 56 del 2006).

L'attuazione dell'esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della tutela del lavoratore volta alla conservazione del posto di lavoro, resta affidata alla discrezionalità del legislatore quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto alla situazione economica generale. Il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., su cui non può non esercitarsi tale discrezionalità, non impone un determinato regime di tutela, onde il legislatore può prevedere un meccanismo anche solo risarcitorio-monetario, purché esso si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2011, n. 46 del 2000, n. 2 del 1986, n. 194 del 1970, n. 55 del 1974 e n. 189 del 1975; sentenza n. 268 del 1994, secondo cui il diritto alla stabilità del posto [di lavoro] non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall'invalidità dell'atto non conforme).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte