Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2018;  Decisione del  26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40519  40520  40521  40522  40523  40524  40525  40526  40527  40528  40529  40531


Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato senza che ricorrano gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa - Determinazione automatica in base alla sola anzianità di servizio con esclusione di qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto del lavoratore licenziato senza valido motivo ad un adeguato ristoro e della garanzia dell'esercizio di altri diritti fondamentali nei luoghi di lavoro - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (gli ultimi due in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea), l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018 (conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018) - limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,". La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, nell'accordare una tutela esclusivamente risarcitoria al lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa senza che ne ricorrano gli estremi, pone a carico del datore di lavoro - entro limiti minimo e massimo di ammontare (rispettivamente ora innalzati da quattro a sei e da ventiquattro a trentasei mensilità) - un'indennità commisurata unicamente all'anzianità di servizio, non graduabile in relazione ad altri parametri e non incrementabile dal giudice in ragione dell'entità del concreto pregiudizio sofferto dal lavoratore licenziato. Tale meccanismo di quantificazione - che rende l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità e la connota come una liquidazione legale standardizzata - contrasta non solo con il principio di eguaglianza, poiché comporta una ingiustificata omologazione di situazioni che possono essere e sono, nell'esperienza concreta, diverse; ma anche con il principio di ragionevolezza, in quanto l'indennità forfettizzata, tradendo la finalità primaria della tutela risarcitoria, può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento illegittimo, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. La misura risarcitoria uniforme non realizza dunque un adeguato componimento degli interessi in gioco (libertà di organizzazione dell'impresa e tutela del lavoratore ingiustamente licenziato), bensì comprime in misura eccessiva l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione; di conseguenza, essa viola anche la garanzia (ex artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.) dell'esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali, nonché il diritto del lavoratore licenziato senza un valido motivo ad un adeguato ristoro del danno, sancito a livello sovranazionale dalla Carta sociale europea (cui fa riferimento, quale convenzione internazionale, anche l'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183 del 2014). (Precedenti citati: sentenza n. 163 del 1983, sul particolare valore che gli artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost. attribuiscono al lavoro per realizzare un pieno sviluppo della persona umana; sentenze n. 63 del 1966 e n. 45 del 1965, sul nesso che lega i diritti della persona al timore del licenziamento; sentenza n. 317 del 2009, sulla necessità che il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento di derivazione sovranazionale sia di segno positivo).

La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza di essa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento. Ancorché non necessariamente riparatorio dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, il risarcimento deve essere necessariamente equilibrato. L'adeguatezza del risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 482 del 2000, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991 e n. 132 del 1985).

La Carta sociale europea è idonea a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., e va riconosciuta l'autorevolezza delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali. (Precedente citato: sentenza n. 120 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 3  co. 1

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 3  co. 1

decreto-legge  12/07/2018  n. 87  art. 3  co. 1

legge  09/08/2018  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

   n.   art.   Carta sociale europea

legge  09/02/1999  n. 30  art.