Sentenza 194/2018 (ECLI:IT:COST:2018:194)
Massima numero 40531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Ricognizione degli effetti della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore ingiustamente licenziato a un'indennità determinata dal giudice (entro le previste soglie minima e massima) in base non soltanto all'anzianità di servizio, ma anche ad altri criteri (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Pronunce della Corte costituzionale - Ricognizione degli effetti della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore ingiustamente licenziato a un'indennità determinata dal giudice (entro le previste soglie minima e massima) in base non soltanto all'anzianità di servizio, ma anche ad altri criteri (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Testo
In conseguenza della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018), il giudice - nel rispetto del limite minimo (quattro, elevate a sei, mensilità) e del limite massimo (ventiquattro, elevate a trentasei, mensilità) entro i quali va determinata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato - terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio (quale criterio prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c, della legge delega n. 184 del 2013 e al quale è ispirato il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015) nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
In conseguenza della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018), il giudice - nel rispetto del limite minimo (quattro, elevate a sei, mensilità) e del limite massimo (ventiquattro, elevate a trentasei, mensilità) entro i quali va determinata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato - terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio (quale criterio prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c, della legge delega n. 184 del 2013 e al quale è ispirato il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015) nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 1
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 3
co. 1
decreto-legge
12/07/2018
n. 87
art. 3
co. 1
legge
09/08/2018
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte