Ordinanza 195/2018 (ECLI:IT:COST:2018:195)
Massima numero 40370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:
40371
Titolo
Esecuzione penale - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica (anche ai fini della sospensione condizionale) - Omessa previsione - Denunciato irragionevole cumulo materiale delle pene e lesione della tutela giurisdizionale del condannato in sede di esecuzione - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Esecuzione penale - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica (anche ai fini della sospensione condizionale) - Omessa previsione - Denunciato irragionevole cumulo materiale delle pene e lesione della tutela giurisdizionale del condannato in sede di esecuzione - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. Identiche questioni sono già state sollevate, dal medesimo rimettente, e dichiarate non fondate con sentenza n. 53 del 2018, senza che, nel riproporre le medesime questioni, siano stati introdotti argomenti o profili nuovi.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. Identiche questioni sono già state sollevate, dal medesimo rimettente, e dichiarate non fondate con sentenza n. 53 del 2018, senza che, nel riproporre le medesime questioni, siano stati introdotti argomenti o profili nuovi.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 671
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte