Sentenza 196/2018 (ECLI:IT:COST:2018:196)
Massima numero 40374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/10/2018; Decisione del
11/10/2018
Deposito del 09/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita carenza di argomentazione e contraddittorietà del petitum - Desumibilità della censura dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita carenza di argomentazione e contraddittorietà del petitum - Desumibilità della censura dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e contraddittorietà del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. Dall'ordinanza di rimessione è agevole desumere che la questione deve ritenersi delimitata - come peraltro indicato in via subordinata dalla stessa Regione - alla seconda parte del comma 2 e ai commi 3 e 4 dell'art. 2 in esame, con conseguente non contraddittorietà della censura, poiché l'eventuale accoglimento della questione determinerebbe che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto risulterebbe solo decurtato dell'ammontare di risorse destinate all'indennità della cui legittimità costituzionale si dubita.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e contraddittorietà del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. Dall'ordinanza di rimessione è agevole desumere che la questione deve ritenersi delimitata - come peraltro indicato in via subordinata dalla stessa Regione - alla seconda parte del comma 2 e ai commi 3 e 4 dell'art. 2 in esame, con conseguente non contraddittorietà della censura, poiché l'eventuale accoglimento della questione determinerebbe che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto risulterebbe solo decurtato dell'ammontare di risorse destinate all'indennità della cui legittimità costituzionale si dubita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/11/2008
n. 42
art. 2
co. 2
legge della Regione Liguria
24/11/2008
n. 42
art. 2
co. 3
legge della Regione Liguria
24/11/2008
n. 42
art. 2
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte