Sentenza 196/2018 (ECLI:IT:COST:2018:196)
Massima numero 40374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/10/2018;  Decisione del  11/10/2018
Deposito del 09/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40372  40373  40375  40376


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita carenza di argomentazione e contraddittorietà del petitum - Desumibilità della censura dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e contraddittorietà del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. Dall'ordinanza di rimessione è agevole desumere che la questione deve ritenersi delimitata - come peraltro indicato in via subordinata dalla stessa Regione - alla seconda parte del comma 2 e ai commi 3 e 4 dell'art. 2 in esame, con conseguente non contraddittorietà della censura, poiché l'eventuale accoglimento della questione determinerebbe che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto risulterebbe solo decurtato dell'ammontare di risorse destinate all'indennità della cui legittimità costituzionale si dubita.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/11/2008  n. 42  art. 2  co. 2

legge della Regione Liguria  24/11/2008  n. 42  art. 2  co. 3

legge della Regione Liguria  24/11/2008  n. 42  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte