Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Istituzione dell'area della vice-dirigenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, per la Regione Liguria, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, contrasta con quanto disposto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di "ordinamento civile", dal momento che l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 aveva rimesso alla contrattazione collettiva l'istituzione di un'apposita area della vice-dirigenza, condizionando l'attribuzione di tale qualifica - come poi precisato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 della legge n. 15 del 2009 - all'avvenuta costituzione della relativa area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Considerato che il citato art. 17-bis non ha mai ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti ministeriali di indirizzo, né i CCN di comparto, deve concludersi che non è mai stata istituita l'area della vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla.
Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia "ordinamento civile", ed è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014).