Legge - Procedimento legislativo - Sottoposizione al principio della certezza del diritto, quale parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo - Conseguente necessità per il legislatore di formulare norme chiare e univoche - Divieto di norme disorganiche - Applicazione anche alla decretazione d'urgenza, con divieto di inserire norme intruse. (Classif. 141007).
La certezza del diritto, lungi dall’essere una mera aspirazione filosofica, costituisce un principio di rilievo costituzionale e deve orientare l’interpretazione delle previsioni della Carta fondamentale, quale parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo; essa, in concreto, si declina come esigenza di chiarezza e di univocità. (S. 110/2023 - mass. 45588).
L’ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale all’assenza di limiti costituzionali. Prima ancora della legge di conversione, però, i limiti devono riguardare il decreto-legge e sono fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento. I limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza e alla legge di conversione, dunque, non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto. Infatti, in presenza di un termine assai breve, entro cui il Parlamento deve decidere se e con quali emendamenti approvare la legge di conversione del decreto-legge, l’eterogeneità dell’atto normativo governativo preclude un esame e una discussione parlamentare effettivi nel merito del testo normativo: cosicché la brevità del termine esige, affinché sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento, che l’oggetto da disciplinare sia circoscritto. Senza il rispetto di tali condizioni, il decreto-legge si tramuta in un improprio “disegno di legge ad urgenza garantita”, in cui si possono trasfondere le norme più disparate, confidando nel fatto che la legge di conversione ne consolidi l’efficacia. Le “norme intruse” nel testo di un decreto-legge, contraddistinte da contenuti che non possono più essere ricondotti ad una finalità unitaria, sia pure largamente intesa, danno luogo ad una legislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica interpretazione, che aggrava il fenomeno dell’incertezza del diritto e reca così pregiudizio sia all’effettivo godimento dei diritti che all’ordinato sviluppo dell’economia.