Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-Dirigenza - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole "prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza", nonché i commi 3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, per la Regione Liguria, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, che rispettivamente destinano l'incremento del fondo per il trattamento accessorio del personale prioritariamente al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza regionale, e provvedono a disciplinarne le modalità di erogazione, hanno disposto una spesa priva di copertura normativa, in quanto relativa all'indennità di una figura istituita con l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia n. 214 del 2016, connessa all'istituzione di un ruolo del personale regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione nazionale collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". (Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016).
La contrattazione collettiva decentrata non può disciplinare materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, né può dettare discipline contrastanti con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale.