Sentenza 197/2018 (ECLI:IT:COST:2018:197)
Massima numero 40385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
04/07/2018; Decisione del
04/07/2018
Deposito del 12/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione chiara e non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione chiara e non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006. Entrambe le ordinanze di rimessione si peritano di chiarire che la gravità dei fatti addebitati ai magistrati incolpati non consente di applicare nei loro confronti la previsione (di cui all'art. 3-bis del medesimo decreto) che esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza; e aggiungono, non implausibilmente, che l'automatismo della sanzione prevista dalla norma censurata non consente al giudice disciplinare di apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia in concreto attinto la soglia massima di offensività, valutazione che invece potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006. Entrambe le ordinanze di rimessione si peritano di chiarire che la gravità dei fatti addebitati ai magistrati incolpati non consente di applicare nei loro confronti la previsione (di cui all'art. 3-bis del medesimo decreto) che esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza; e aggiungono, non implausibilmente, che l'automatismo della sanzione prevista dalla norma censurata non consente al giudice disciplinare di apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia in concreto attinto la soglia massima di offensività, valutazione che invece potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2006
n. 109
art. 12
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte