Sentenza 197/2018 (ECLI:IT:COST:2018:197)
Massima numero 40387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
04/07/2018; Decisione del
04/07/2018
Deposito del 12/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Omessa esplicitazione delle ragioni di non sovrapponibilità tra fattispecie penale e disciplinare - Non coincidenza dei fatti storici originanti i due illeciti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Omessa esplicitazione delle ragioni di non sovrapponibilità tra fattispecie penale e disciplinare - Non coincidenza dei fatti storici originanti i due illeciti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, non è accolta l'eccezione dì inammissibilità, per avere omesso il rimettente di esplicitare, in punto dì rilevanza, le ragioni della mancata sovrapponibilità tra l'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006. La pretesa della parte, relativa alla suddetta sovrapponibilità, è insostenibile, con la conseguenza che l'illecito disciplinare indicato ben può configurarsi anche ove, come nel caso oggetto del giudizio a quo, l'incolpato sia stato assolto in sede penale dall'accusa di induzione indebita.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, non è accolta l'eccezione dì inammissibilità, per avere omesso il rimettente di esplicitare, in punto dì rilevanza, le ragioni della mancata sovrapponibilità tra l'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006. La pretesa della parte, relativa alla suddetta sovrapponibilità, è insostenibile, con la conseguenza che l'illecito disciplinare indicato ben può configurarsi anche ove, come nel caso oggetto del giudizio a quo, l'incolpato sia stato assolto in sede penale dall'accusa di induzione indebita.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2006
n. 109
art. 12
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte