Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Rimozione automatica per il magistrato condannato, in sede disciplinare, per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento dell'automatismo sanzionatorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate dalla sez. disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, che prevede in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, lett. e), del medesimo decreto. Nessuno dei tre profili indicati dal rimettente determina una disparità di trattamento: non quello "esterno", perché gli illeciti disciplinari di cui alle lett. a) e b) dell'articolo censurato non sono idonei come tertia comparationis, in quanto non omogenei a quelli della lett. e) e caratterizzati da un disvalore non comparabile; non quello "interno", tra le diverse ipotesi contemplate dalla disposizione censurata, perché ogniqualvolta la legge preveda la sanzione massima applicabile in un dato settore di disciplina per una pluralità di fattispecie astratte, essenziale e sufficiente a garantire il rispetto del principio di eguaglianza è che anche la fattispecie di illecito meno grave sia pur sempre connotata da un grado di disvalore tale da rendere non manifestamente sproporzionata la comminatoria della sanzione massima; né sussiste una manifesta irragionevolezza sotto il profilo "intrinseco", perché l'automatismo della norma censurata non è legato al sopravvenire di una condanna penale - dovendosi in tal caso conservarsi presso l'organo disciplinare una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione -, bensì costituisce un'unica sanzione fissa per chi sia ritenuto responsabile di un preciso illecito, di natura meramente disciplinare. Infine, la scelta del legislatore non appare censurabile neppure sotto l'ulteriore profilo della proporzionalità in senso stretto della sanzione: sebbene quest'ultima interferisce in maniera assai gravosa con i diritti fondamentali del soggetto che ne è colpito, gli lascia altresì la possibilità di intraprendere altra professione. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 234 del 2015, n. 170 del 2015, n. 112 del 2014, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 16 del 1991).
La specificità delle sanzioni disciplinari comporta che ai relativi automatismi sanzionatori non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità, alcune delle garanzie che circondano la pena in senso stretto; tali automatismi potranno pertanto eccezionalmente superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e soltanto in quanto funzionali all'applicazione di una mera sanzione disciplinare, ma resteranno invece, in linea di principio, inaccettabili nell'ambito delle pene in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 50 del 1980).
Ai magistrati è affidata la tutela dei diritti di ogni consociato, e per tale ragione sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto.
Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conservano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale, non essendo ad esempio soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, connotato esclusivo delle pene in senso stretto. (Precedenti citati: sentenza n. 281 del 2013; ordinanza n. 169 del 2013).