Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di VIA - Ricorso della Regione Puglia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lamentato tardivo esercizio della delega e abuso di procedimento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dell'intero d.lgs. n. 104 del 2017, con cui è stata esercitata la delega n. 114 del 2015 per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione di impatto ambientale. Il rinvio operato dall'art. 1, comma 2, della legge delega all'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - che fissava entro due mesi dal termine di recepimento della direttiva il termine di esercizio della delega - va considerato fisso, perché la diversa soluzione, del rinvio mobile - per cui il riferimento andrebbe inteso ora all'art. 29 della legge n. 115 del 2015, che, modificando l'indicato art. 31, comma 1, ha innalzato a quattro mesi il termine di recepimento - oltreché in contrasto con il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., rischierebbe di determinare il radicale azzeramento del potere del delegato. Il termine per l'esercizio della delega, scaduto il 16 marzo 2017, ha beneficiato della proroga di tre mesi determinata dall'aver trasmesso, nell'ultimo giorno utile, lo schema di decreto legislativo alla Conferenza Stato-Regioni e alle commissioni parlamentari competenti. Il Governo, in tal modo, non ha inteso "lucrare" indebitamente la proroga, dando luogo ad un abuso di procedimento, né risulta violata la scansione procedimentale prescritta dalla disposizione di delega, poiché la norma interposta dell'art. 1, comma 3, della legge n. 114 del 2015, è ispirata alla ratio, rispettata, di consentire alle Commissioni parlamentari di rendere il proprio parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri organi coinvolti nel procedimento. Né, infine, è fondata la questione relativa all'emanazione del decreto legislativo oltre il termine per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, poiché il suo accoglimento aggraverebbe il vulnus al parametro costituzionale evocato, rendendo lo Stato italiano responsabile per il mancato recepimento. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 163 del 1963).
La norma che fissa il termine entro cui esercitare la delega non è meramente procedimentale, perché determina quel «tempo limitato» (art. 76 Cost.) durante il quale il Governo ha il potere di esercitare in via eccezionale una funzione, quella legislativa, che ordinariamente spetta alle Camere.
La necessità di acquisire il parere sussiste ogni qualvolta lo Stato, esercitando competenze normative proprie in materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., oppure stabilendo principi fondamentali in materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., interferisce con ambiti di competenza regionale.