Ricorso in via principale - Riconducibilità della materia "ambiente" alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Conseguente possibilità, da parte del legislatore statale, di vincolare la potestà legislativa delle Regioni speciali e delle Province autonome.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente non è configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. L'ambiente è un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando però allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. In tal caso, la disciplina statale viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà da parte loro di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di quelle che concorrano con quella dell'ambiente. Con riferimento agli enti ad autonomia differenziata, la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale deve essere necessariamente contemperata con lo spazio di autonomia spettante in virtù dello statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 218 del 2017, n. 212 del 2017, n. 210 del 2016, n. 51 del 2016, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 233 del 2013, n. 145 del 2013, n. 357 del 2010, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007, n. 407 del 2002 e n. 210 del 1987).
La Valutazione di impatto ambientale (VIA), strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente, ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato. L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della "tutela ambientale", poiché esso rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 215 del 2015, n. 234 del 2009 e n. 225 del 2009).
Le Regioni speciali (e le due Province autonome) devono rispettare le prescrizioni legislative statali di carattere generale, di riforma economico-sociale, incidenti su materie assoggettate dagli statuti al regime della competenza legislativa piena o primaria. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002). Le norme fondamentali di riforma economico-sociale - la cui qualificazione non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni di un atto, ma deve essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio - sono tali per il loro contenuto riformatore e per la loro attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, che postulano una uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998).