Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41490  41491  41492  41493  41494  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Delegazione legislativa - Limiti di oggetto e di contenuto della delega - Necessità che delimitino l'attività del legislatore delegato pur conservandogli margini di discrezionalità - Identificazione, a tal fine, del contenuto della delega in rapporto al quadro normativo in cui si inserisce, nonché alla ratio e alle finalità ispiratrici di essa - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi - Successivo confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici - Riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata.

Testo

Per costante giurisprudenza costituzionale la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa", cosicché la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017 e n. 250 del 2016).

In caso di attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, della normativa europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte