Delegazione legislativa - Limiti di oggetto e di contenuto della delega - Necessità che delimitino l'attività del legislatore delegato pur conservandogli margini di discrezionalità - Identificazione, a tal fine, del contenuto della delega in rapporto al quadro normativo in cui si inserisce, nonché alla ratio e alle finalità ispiratrici di essa - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi - Successivo confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici - Riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata.
Per costante giurisprudenza costituzionale la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa", cosicché la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017 e n. 250 del 2016).
In caso di attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, della normativa europea, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005).