Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di VIA - Ricorso delle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lamentato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA. Deve escludersi che la legge delega n. 114 del 2015 rientri nel novero delle deleghe di mero riassetto o riordino, in ragione delle quali i poteri del legislatore delegato di introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto alla previgente disciplina normativa devono considerarsi circoscritti entro limiti puntuali; l'attuazione, in particolare, di una direttiva dell'Unione europea, per di più modificativa di una precedente, non può non implicare l'adozione di misure normative innovative, volte a realizzare, nell'ordinamento interno, le finalità e agli obiettivi posti a livello europeo. Né la modifica, posta in essere dalle disposizioni impugnate, della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e dei relativi procedimenti è estranea alla ratio della delega, la cui strategia si giustifica con l'esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline regionali. E se è vero è che la "centralizzazione" delle competenze non era specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva, la soluzione prescelta dal legislatore delegato è comunque frutto legittimo dell'esercizio di quel margine di discrezionalità riconosciuto al Governo per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e dalla legge delega.
La legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa". In questo quadro, la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. Quando si tratti, poi, di dare attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, alla normativa europea, si è affermato, altrettanto costantemente, che "i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto", potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017, n. 250 del 2016, n. 210 del 2015, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005).