Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Lamentata violazione dei principi e criteri direttivi - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Ricorso in via principale - Lamentata violazione dei principi e criteri direttivi - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5, comma 1, 8, 16, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 4, 23, commi 1 e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, in attuazione della legge delega n. 114 del 215, riformano la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA). Mentre il parametro interposto evocato - l'art. 32, comma 1, lett. c) della legge n. 234 del 2012, cui la legge delega fa rinvio per dettare un criterio e principio direttivo - prevede che gli atti di recepimento delle direttive UE non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, la ricorrente si limita a richiamare il divieto imposto dal legislatore delegante, senza indicare né quali sarebbero i livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva, né per quali ragioni le disposizioni impugnate li avrebbero, in ipotesi, resi più gravosi.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5, comma 1, 8, 16, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 4, 23, commi 1 e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, in attuazione della legge delega n. 114 del 215, riformano la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA). Mentre il parametro interposto evocato - l'art. 32, comma 1, lett. c) della legge n. 234 del 2012, cui la legge delega fa rinvio per dettare un criterio e principio direttivo - prevede che gli atti di recepimento delle direttive UE non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, la ricorrente si limita a richiamare il divieto imposto dal legislatore delegante, senza indicare né quali sarebbero i livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva, né per quali ragioni le disposizioni impugnate li avrebbero, in ipotesi, resi più gravosi.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 8
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 16
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 16
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 3
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 4
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 4
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 234
art. 32
co. 1 lett. c)