Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Difetto di motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi evocati sulle proprie competenze - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2017, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. g), dello stesso decreto legislativo. Le questioni prospettate dalla ricorrente sono prive di qualsiasi riferimento alla specifica competenza legislativa che si assume violata e risulta impossibile, dunque, individuare la potenziale lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione Lamentata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2018, n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012).