Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di protezione civile - Esonero, totale o parziale, dall'applicazione della disciplina della VIA - Ricorso delle Regioni Lombardia, puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria - Lamentata irragionevolezza, lesione delle attribuzioni regionali in materie in cui ricorre un concorso di competenze statali e regionali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2017. La norma impugnata, che consente al Ministro dell'ambiente di esonerare dalle procedure di VIA, in tutto o in parte, i progetti predisposti per rispondere ad emergenze di protezione civile, riproduce quanto stabilito dall'art. 1, par. 3, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla più recente direttiva 2014/52/UE, inserendosi nel margine di discrezionalità lasciato aperto dalla direttiva. L'attribuzione allo Stato del potere di esonero suddetto non è incongruente con la necessità di garantire l'uniformità della protezione ambientale, mentre il principio di leale collaborazione è salvaguardato sia a monte, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che annoverava tale norma, sia a "valle" del procedimento amministrativo, in quanto la delibera dello stato di emergenza viene decisa dal Consiglio dei ministri previa intesa con la Regione interessata. Alla luce di un inquadramento sistematico, la decisione di esonero dalla VIA dovrà succedere alla decisione di realizzare interventi di protezione civile concertati con gli enti territoriali interessati.
Non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile. (Precedente citato: sentenza n. 234 del 2009).