Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41494  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di protezione civile - Esonero, totale o parziale, dall'applicazione della disciplina della VIA - Ricorso delle Regioni Lombardia, puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria - Lamentata irragionevolezza, lesione delle attribuzioni regionali in materie in cui ricorre un concorso di competenze statali e regionali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 3, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2017. La norma impugnata, che consente al Ministro dell'ambiente di esonerare dalle procedure di VIA, in tutto o in parte, i progetti predisposti per rispondere ad emergenze di protezione civile, riproduce quanto stabilito dall'art. 1, par. 3, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla più recente direttiva 2014/52/UE, inserendosi nel margine di discrezionalità lasciato aperto dalla direttiva. L'attribuzione allo Stato del potere di esonero suddetto non è incongruente con la necessità di garantire l'uniformità della protezione ambientale, mentre il principio di leale collaborazione è salvaguardato sia a monte, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che annoverava tale norma, sia a "valle" del procedimento amministrativo, in quanto la delibera dello stato di emergenza viene decisa dal Consiglio dei ministri previa intesa con la Regione interessata. Alla luce di un inquadramento sistematico, la decisione di esonero dalla VIA dovrà succedere alla decisione di realizzare interventi di protezione civile concertati con gli enti territoriali interessati.

Non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile. (Precedente citato: sentenza n. 234 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte