Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Casi di esenzione, totale o parziale - Possibilità rimessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di legalità e leale collaborazione, nonché delle competenze legislative e amministrative regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 104 del 2017, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, in casi eccezionali e previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla procedura di VIA. La disposizione impugnata ricalca il tenore letterale della normativa europea (art. 2, par. 4, direttiva 2011/92/UE, come rivista dalla direttiva 2014/52/UE), ponendo in capo al vertice dell'amministrazione centrale la scelta di derogare ai livelli di tutela ambientale e attribuendo, in modo non irragionevole, allo Stato la responsabilità politico-amministrativa di esonerare specifici progetti di fronte alla Commissione europea. Dal punto di vista interno, questa opzione trova coerente giustificazione nella necessaria uniformità della protezione ambientale, la cui prevalenza consente di respingere le censure relative alla asserita violazione delle competenze regionali ed evita un esiziale frazionamento delle esigenze di tutela.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 3  co. 1

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 6  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte