Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Le Regioni ricorrenti passano in analitica rassegna le previsioni novellate dalle quali emerge l'allocazione di funzioni in capo allo Stato, per cui esse si assumono lese dalla sottrazione di competenze a lungo esercitate, e tanto basta a ritenere sufficientemente motivate le censure di costituzionalità in relazione agli evocati parametri costituzionali.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Le Regioni ricorrenti passano in analitica rassegna le previsioni novellate dalle quali emerge l'allocazione di funzioni in capo allo Stato, per cui esse si assumono lese dalla sottrazione di competenze a lungo esercitate, e tanto basta a ritenere sufficientemente motivate le censure di costituzionalità in relazione agli evocati parametri costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte