Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41494  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Le Regioni ricorrenti passano in analitica rassegna le previsioni novellate dalle quali emerge l'allocazione di funzioni in capo allo Stato, per cui esse si assumono lese dalla sottrazione di competenze a lungo esercitate, e tanto basta a ritenere sufficientemente motivate le censure di costituzionalità in relazione agli evocati parametri costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 22  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte