Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modifica dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di leale collaborazione, nonché delle competenze legislative e amministrative regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modifica dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di leale collaborazione, nonché delle competenze legislative e amministrative regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017 che, rispettivamente, modificano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA e determinano espressamente l'abrogazione delle previgenti disposizioni reputate incompatibili. Le disposizioni impugnate vanno ricondotte alla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", che determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Ciò risponde ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. Né può considerarsi irragionevole la scelta di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS (valutazione ambientale strategica), che presentano peculiarità che li mantengono distinti: la VIA, difatti, svolge una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto ad impatto ambientale, mentre la VAS si inserisce nella funzione di pianificazione, proponendo un esame degli effetti che può avere sull'ambiente l'attuazione di previsioni contenute in piani e programmi. La disposizione censurata non esclude, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, stabilire livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 225 del 2009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017 che, rispettivamente, modificano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA e determinano espressamente l'abrogazione delle previgenti disposizioni reputate incompatibili. Le disposizioni impugnate vanno ricondotte alla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", che determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Ciò risponde ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. Né può considerarsi irragionevole la scelta di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS (valutazione ambientale strategica), che presentano peculiarità che li mantengono distinti: la VIA, difatti, svolge una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto ad impatto ambientale, mentre la VAS si inserisce nella funzione di pianificazione, proponendo un esame degli effetti che può avere sull'ambiente l'attuazione di previsioni contenute in piani e programmi. La disposizione censurata non esclude, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, stabilire livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 225 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 3
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 4
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte