Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Carenza assoluta di supporto argomentativo - Inammissibilità.
Ricorso in via principale - Carenza assoluta di supporto argomentativo - Inammissibilità.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le censure del tutto prive di supporto argomentativo. (Nella specie, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, sono inammissibili, perché le censure della resistente sono assolutamente prive di supporto argomentativo).
Sono dichiarate inammissibili le censure del tutto prive di supporto argomentativo. (Nella specie, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, sono inammissibili, perché le censure della resistente sono assolutamente prive di supporto argomentativo).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte