Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Rilascio a seguito di apposita conferenza di servizi in modalità sincrona - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria - Lamentata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Rilascio a seguito di apposita conferenza di servizi in modalità sincrona - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria - Lamentata irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale disciplina il provvedimento unico regionale, prevedendo che sia rilasciato a seguito di apposita conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. La norma impugnata, riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, è coerente con quella sovranazionale; la disciplina del provvedimento unico regionale, in coerenza con la delega conferita dal Parlamento, è finalizzata a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto, e non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Né può sostenersi che il decreto legislativo censurato abbia realizzato una disparità di trattamento tra Stato e Regioni; appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, anche in considerazione delle particolari dimensioni e del rilievo dei progetti da autorizzare a sé riservati, la modulazione dell'innovativo procedimento di VIA, mentre la pretesa violazione della leale collaborazione, è priva di riscontro fattuale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale disciplina il provvedimento unico regionale, prevedendo che sia rilasciato a seguito di apposita conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. La norma impugnata, riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, è coerente con quella sovranazionale; la disciplina del provvedimento unico regionale, in coerenza con la delega conferita dal Parlamento, è finalizzata a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto, e non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Né può sostenersi che il decreto legislativo censurato abbia realizzato una disparità di trattamento tra Stato e Regioni; appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, anche in considerazione delle particolari dimensioni e del rilievo dei progetti da autorizzare a sé riservati, la modulazione dell'innovativo procedimento di VIA, mentre la pretesa violazione della leale collaborazione, è priva di riscontro fattuale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte