Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41494  41495  41496  41497  41498  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimenti di VIA statale - Previo parere delle Regioni interessate - Esclusione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l'art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Poiché la Regione è coinvolta a monte, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 14  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte