Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimenti di VIA statale - Previo parere delle Regioni interessate - Esclusione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimenti di VIA statale - Previo parere delle Regioni interessate - Esclusione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l'art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Poiché la Regione è coinvolta a monte, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l'art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Poiché la Regione è coinvolta a monte, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 14
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte