Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Presentazione di piani, progetti o programmi assoggettati a verifica - Determinazione delle tariffe a loro carico dei proponenti - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento, dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Presentazione di piani, progetti o programmi assoggettati a verifica - Determinazione delle tariffe a loro carico dei proponenti - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento, dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 cod. ambiente, concernente la determinazione delle tariffe a carico di coloro che propongono progetti, piani o programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza statale. La norma impugnata ha inteso modificare solo la disciplina per la determinazione delle tariffe per le procedure di verifica di competenza statale; la circostanza che sia stata lasciata inalterata, invece, la previsione del successivo comma 2, non può avere altra valenza che quella di mantenere in capo alle Regioni e alle Province autonome - purché rispettino il criterio generale, introdotto dal legislatore delegato, della commisurazione degli oneri al costo effettivo del servizio - il potere di stabilire un proprio regime tariffario, relativamente alle medesime procedure di loro competenza, cosicché l'opzione ermeneutica costituzionalmente imposta comporta che, per le procedure suddette, le Regioni e le Province autonome, non solo sono coinvolte, ma sono titolari della potestà di determinazione delle tariffe.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 cod. ambiente, concernente la determinazione delle tariffe a carico di coloro che propongono progetti, piani o programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza statale. La norma impugnata ha inteso modificare solo la disciplina per la determinazione delle tariffe per le procedure di verifica di competenza statale; la circostanza che sia stata lasciata inalterata, invece, la previsione del successivo comma 2, non può avere altra valenza che quella di mantenere in capo alle Regioni e alle Province autonome - purché rispettino il criterio generale, introdotto dal legislatore delegato, della commisurazione degli oneri al costo effettivo del servizio - il potere di stabilire un proprio regime tariffario, relativamente alle medesime procedure di loro competenza, cosicché l'opzione ermeneutica costituzionalmente imposta comporta che, per le procedure suddette, le Regioni e le Province autonome, non solo sono coinvolte, ma sono titolari della potestà di determinazione delle tariffe.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 21
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte