Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Clausola di invarianza finanziaria - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria - Lamentata violazione dei criteri della legge delega, del principio di equilibrio di bilancio e dell'autonomia amministrativa regionale in materia a competenza concorrente - Genericità e difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Clausola di invarianza finanziaria - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria - Lamentata violazione dei criteri della legge delega, del principio di equilibrio di bilancio e dell'autonomia amministrativa regionale in materia a competenza concorrente - Genericità e difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante la clausola di invarianza finanziaria della riforma della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale. Le ricorrenti non precisano quali nuovi adempimenti procedimentali avrebbe determinato a loro carico la norma impugnata, né identificano puntualmente i maggiori oneri economici che ne deriverebbero. Le evocate censure finiscono per rivelarsi anche contraddittorie rispetto alla doglianza principale, ovvero l'avvenuta contrazione, ad opera del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali in materia di VIA, cui dovrebbe logicamente conseguire un decremento, e non già un incremento, delle esigenze finanziarie delle Regioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante la clausola di invarianza finanziaria della riforma della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale. Le ricorrenti non precisano quali nuovi adempimenti procedimentali avrebbe determinato a loro carico la norma impugnata, né identificano puntualmente i maggiori oneri economici che ne deriverebbero. Le evocate censure finiscono per rivelarsi anche contraddittorie rispetto alla doglianza principale, ovvero l'avvenuta contrazione, ad opera del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali in materia di VIA, cui dovrebbe logicamente conseguire un decremento, e non già un incremento, delle esigenze finanziarie delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte