Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modifica delle competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, nonché violazione del buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità e apoditticità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Modifica delle competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, nonché violazione del buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità e apoditticità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e apoditticità degli argomenti addotti, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La ricorrente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero le proprie peculiarità istituzionali limitate dalla disciplina impugnata, la quale avrebbe l'effetto di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Le argomentazioni spese sul punto, inoltre, non sono sufficienti neppure a motivare la ridondanza su competenze provinciali della supposta violazione dei parametri costituzionali evocati.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e apoditticità degli argomenti addotti, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La ricorrente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero le proprie peculiarità istituzionali limitate dalla disciplina impugnata, la quale avrebbe l'effetto di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Le argomentazioni spese sul punto, inoltre, non sono sufficienti neppure a motivare la ridondanza su competenze provinciali della supposta violazione dei parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 3
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 4
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte