Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, nonché violazione dell'autonomia statutaria nell'attuazione delle direttive europee, del buon andamento della pubblica amministrazione, dell'autonomia amministrativa e di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, nonché violazione dell'autonomia statutaria nell'attuazione delle direttive europee, del buon andamento della pubblica amministrazione, dell'autonomia amministrativa e di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, nn. 3), 9) e 10), e 16 dello statuto, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118, 117, primo e quinto comma, Cost. - degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le disposizioni impugnate sono state adottate nella materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" e devono essere qualificate quali norme di riforma economico-sociale, capaci di limitare le competenze statutariamente attribuite alle Province autonome. Ne consegue che non viene in considerazione la potestà di queste ultime di dare diretta attuazione, nelle materie di loro competenza, alle direttive dell'Unione europea, in quanto le disposizioni impugnate sono attuative degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e non pongono a carico delle autonomie alcun vincolo ulteriore rispetto a tali obblighi; né si verte in un caso di chiamata in sussidiarietà, né, ancora, trova applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infine, a prescindere da ogni valutazione circa la corretta evocazione a parametro del buon andamento, insistendo la censura soltanto sulla ragionevolezza della scelta di accentramento delle competenze, il legislatore statale non doveva prendere in considerazione criteri meramente territoriali, in quanto gli obiettivi di salvaguardia ambientale, che ha ritenuto di perseguire attraverso una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti, ben giustificavano l'adozione di un criterio orientato alla valutazione dell'intensità di impatto ambientale che i singoli progetti, di là dall'allocazione geografica, possono presentare.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, nn. 3), 9) e 10), e 16 dello statuto, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118, 117, primo e quinto comma, Cost. - degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riformano le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le disposizioni impugnate sono state adottate nella materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" e devono essere qualificate quali norme di riforma economico-sociale, capaci di limitare le competenze statutariamente attribuite alle Province autonome. Ne consegue che non viene in considerazione la potestà di queste ultime di dare diretta attuazione, nelle materie di loro competenza, alle direttive dell'Unione europea, in quanto le disposizioni impugnate sono attuative degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e non pongono a carico delle autonomie alcun vincolo ulteriore rispetto a tali obblighi; né si verte in un caso di chiamata in sussidiarietà, né, ancora, trova applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infine, a prescindere da ogni valutazione circa la corretta evocazione a parametro del buon andamento, insistendo la censura soltanto sulla ragionevolezza della scelta di accentramento delle competenze, il legislatore statale non doveva prendere in considerazione criteri meramente territoriali, in quanto gli obiettivi di salvaguardia ambientale, che ha ritenuto di perseguire attraverso una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti, ben giustificavano l'adozione di un criterio orientato alla valutazione dell'intensità di impatto ambientale che i singoli progetti, di là dall'allocazione geografica, possono presentare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 3
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 19 bis
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 7