Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico regionale e provvedimento unico statale in materia ambientale - Prevista conferenza di servizi per tutti i provvedimenti legati alla VIA - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lamentata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, nonché violazione dell'autonomia statutaria e delle competenze amministrative corrispondenti a quelle legislative della Provincia autonoma, del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, nn. 3), 9) e 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, rispettivamente, disciplinano il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, introducono il provvedimento unico statale in materia ambientale e il provvedimento unico regionale, e sostituiscono il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, affidando alla conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, l'adozione di tutti i provvedimenti legati alla procedura di VIA. L'eventuale accoglimento delle questioni dell'art. 8 - che non risulta incongruente o eccedente rispetto alla ratio complessiva della riforma, essendo per alcuni aspetti direttamente riproduttiva della direttiva 2014/52/UE - esporrebbe lo Stato italiano al rischio di una procedura di infrazione per violazione del diritto sovranazionale, rischiando non solo di minare la ratio complessiva della riforma, ma anche la sua organicità, causando un inammissibile frazionamento di una disciplina strettamente connessa alla tutela ambientale. Anche l'art. 16, comma 1, che sostituisce l'art. 27 cod. ambiente, rappresenta diretta attuazione della direttiva 2014/52/UE, in coerenza con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione poste dalla normativa sovranazionale, per cui il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali perché la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Il richiamo, infine, operato dall'art. 24 all'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, richiede che si applichino i rimedi per le amministrazioni dissenzienti, cosicché, nel caso in cui non si raggiungesse l'unanimità in conferenza di servizi, la decisione conclusiva del procedimento unico sarebbe presa sulla base delle posizioni prevalenti, in virtù del peso specifico, valutato e ponderato dall'amministrazione procedente, che ciascuna amministrazione partecipante possiede in relazione agli interessi pubblici di cui è portatrice. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000, n. 323 del 1998, n. 482 del 1995 e n. 1033 del 1988).
Va attribuito il rango di norma di riforma economico-sociale non solo a norme-principio, cioè a precetti vaghi e indeterminati, ma anche, e più in generale, a tutte le norme che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale, per cui a rilevare è che i principi fondamentali di riforma, ancorché non espressamente enunciati, possano anche essere desunti dalla disciplina di dettaglio, che ad essi si ispira o che necessariamente li implica e presuppone. La nozione di norma fondamentale rifugge da operazioni ontologiche di catalogazione, legate al grado di indeterminatezza lessicale della disposizione per accogliere, di converso, una qualificazione funzionale e teleologica, connessa al rapporto di strumentalità con la ratio complessiva della riforma.