Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41494  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico regionale - Prevista conferenza di servizi per tutti i provvedimenti legati alla VIA - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata irragionevolezza, violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, il primo che disciplina il procedimento unico regionale, finalizzato all'adozione del provvedimento unico, il secondo che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Le norme impugnate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, senza dunque sostituirle. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste, che devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, ma sono strumentali all'inveramento del bene ambientale, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. Né il complessivo intervento di riforma è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., stante la non frazionabilità della tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 16  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 27  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 24  co. 

legge  07/08/1990  n. 241  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte