Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico regionale - Prevista conferenza di servizi per tutti i provvedimenti legati alla VIA - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata irragionevolezza, violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento unico regionale - Prevista conferenza di servizi per tutti i provvedimenti legati alla VIA - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata irragionevolezza, violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, il primo che disciplina il procedimento unico regionale, finalizzato all'adozione del provvedimento unico, il secondo che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Le norme impugnate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, senza dunque sostituirle. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste, che devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, ma sono strumentali all'inveramento del bene ambientale, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. Né il complessivo intervento di riforma è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., stante la non frazionabilità della tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, il primo che disciplina il procedimento unico regionale, finalizzato all'adozione del provvedimento unico, il secondo che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Le norme impugnate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, senza dunque sostituirle. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste, che devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, ma sono strumentali all'inveramento del bene ambientale, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea. Né il complessivo intervento di riforma è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., stante la non frazionabilità della tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 16
co. 2
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 27
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 24
co.
legge
07/08/1990
n. 241
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte