Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Immediata applicabilità agli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Clausola di salvaguardia che consenta di adeguare la legislazione provinciale alle nuove norme in materia di VIA e assoggettabilità a VIA - Omessa previsione - Violazione dell'autonomia statutaria - Illegittimità costituzionale parziale.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Immediata applicabilità agli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Clausola di salvaguardia che consenta di adeguare la legislazione provinciale alle nuove norme in materia di VIA e assoggettabilità a VIA - Omessa previsione - Violazione dell'autonomia statutaria - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La norma impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale, senza alcuna eccezione, contrasta con le garanzie accordate dalla norma di attuazione - che prevede uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 191 del 2017, n. 121 del 2014 e n. 28 del 2014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige, l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA. La norma impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale, senza alcuna eccezione, contrasta con le garanzie accordate dalla norma di attuazione - che prevede uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 191 del 2017, n. 121 del 2014 e n. 28 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2