Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria - Natura recessiva della norma impugnata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria - Natura recessiva della norma impugnata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. L'art. 41 della legge n. 234 del 2012 - richiamato dalla norma impugnata - prevede espressamente che i provvedimenti statali di attuazione degli atti dell'Unione europea, da un lato, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e che debbono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Poiché il potere sostitutivo può essere esercitato nel solo caso in cui carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE, la mancata osservanza della normativa statale potrà rilevare quale presupposto legittimante l'intervento sostitutivo soltanto qualora si traduca in un difetto di conformità alla direttiva europea.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, all'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. L'art. 41 della legge n. 234 del 2012 - richiamato dalla norma impugnata - prevede espressamente che i provvedimenti statali di attuazione degli atti dell'Unione europea, da un lato, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e che debbono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Poiché il potere sostitutivo può essere esercitato nel solo caso in cui carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE, la mancata osservanza della normativa statale potrà rilevare quale presupposto legittimante l'intervento sostitutivo soltanto qualora si traduca in un difetto di conformità alla direttiva europea.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 120
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 8