Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria e dei limiti al potere indicato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome - Potere sostitutivo dello Stato - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria e dei limiti al potere indicato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. Sulla base di una piana interpretazione letterale e sistematica della disposizione impugnata, che richiama espressamente l'art. 117, quinto comma, Cost., l'obiettivo dell'intervento sostitutivo - in caso di inidoneità allo scopo delle norme regionali e provinciali - può essere individuato nell'esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017. Sulla base di una piana interpretazione letterale e sistematica della disposizione impugnata, che richiama espressamente l'art. 117, quinto comma, Cost., l'obiettivo dell'intervento sostitutivo - in caso di inidoneità allo scopo delle norme regionali e provinciali - può essere individuato nell'esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte