Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Termine di centoventi giorni per l'adeguamento degli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina statale - Violazione del termine diverso e più ampio previsto dalle norme di attuazione statutarie - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Termine di centoventi giorni per l'adeguamento degli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina statale - Violazione del termine diverso e più ampio previsto dalle norme di attuazione statutarie - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di "centoventi giorni" anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, prescrivendo il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalle direttive 2014/52/UE e dal medesimo decreto, stabilisce un onere di adeguamento, che, per quanto riguarda le ricorrenti, può essere assolto secondo il termine del parametro evocato, diverso e più ampio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di "centoventi giorni" anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, prescrivendo il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalle direttive 2014/52/UE e dal medesimo decreto, stabilisce un onere di adeguamento, che, per quanto riguarda le ricorrenti, può essere assolto secondo il termine del parametro evocato, diverso e più ampio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2