Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Lamentata violazione delle competenze statutarie e dell'autonomia regionale - Norme fondamentali di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Lamentata violazione delle competenze statutarie e dell'autonomia regionale - Norme fondamentali di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che modificano le competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le norme impugnate vanno ascritte alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali capaci di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alla Regioni speciali e alle Province autonome. In particolare, l'art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, mentre l'art. 26, infine, dispone l'espressa abrogazione della previgente disciplina.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che modificano le competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. Le norme impugnate vanno ascritte alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali capaci di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alla Regioni speciali e alle Province autonome. In particolare, l'art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, mentre l'art. 26, infine, dispone l'espressa abrogazione della previgente disciplina.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 26
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte