Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, dettando la nuova disciplina in materia di assoggettabilità a VIA, sono stati adottati senza previa intesa, né hanno accolto le proposte emendative presentate in sede di conferenza Stato-Regioni. Il Governo - che, peraltro, ha accettato alcune delle osservazioni emerse in quella sede - non era obbligato a recepire tutte le richieste avanzate, perché la formula del parere non richiede quella reiterazione delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo necessaria, invece, nelle ipotesi di intreccio inestricabile di competenze o di chiamata in sussidiarietà. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2018, n. 251 e n. 1 del 2016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 4 e 5 e 3 e 4 dei rispettivi statuti, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, dettando la nuova disciplina in materia di assoggettabilità a VIA, sono stati adottati senza previa intesa, né hanno accolto le proposte emendative presentate in sede di conferenza Stato-Regioni. Il Governo - che, peraltro, ha accettato alcune delle osservazioni emerse in quella sede - non era obbligato a recepire tutte le richieste avanzate, perché la formula del parere non richiede quella reiterazione delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo necessaria, invece, nelle ipotesi di intreccio inestricabile di competenze o di chiamata in sussidiarietà. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2018, n. 251 e n. 1 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 3
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 12
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 13
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 14
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 26
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte