Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione, anche in via convenzionale, e dell'autonomia regionale nella competenza legislativa primaria e concorrente delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione, anche in via convenzionale, e dell'autonomia regionale nella competenza legislativa primaria e concorrente delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, nn. 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che rispettivamente sostituiscono gli artt. 23, comma 4, secondo periodo, 24, comma 3, secondo periodo, e 25, comma 1, primo periodo del cod. ambiente in materia di VIA. Se è vero che la disciplina della VIA incide sulle competenze regionali, l'intervento statale ha un complessivo e prevalente intento di riforma di un procedimento funzionale alla salvaguardia ambientale, cui si aggiunge l'origine sovranazionale della relativa disciplina, per cui la normativa impugnata può essere pienamente ricondotta alle clausole limitative previste dagli statuti speciali degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Essa, nel riferirsi, a diverso titolo, agli «enti territorialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto», non lascia all'amministrazione statale alcuna scelta discrezionale nella trasmissione dei progetti, dovendo questa necessariamente coinvolgere anche le Regioni e le Province autonome nel cui territorio saranno realizzati gli interventi, le quali, nei procedimenti relativi a VIA di competenza dello Stato, per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, designano un proprio rappresentante nella Commissione tecnica di VIA insediata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2013, n. 93 del 2013, n. 227 del 2011 e n. 234 del 2009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, nn. 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, che rispettivamente sostituiscono gli artt. 23, comma 4, secondo periodo, 24, comma 3, secondo periodo, e 25, comma 1, primo periodo del cod. ambiente in materia di VIA. Se è vero che la disciplina della VIA incide sulle competenze regionali, l'intervento statale ha un complessivo e prevalente intento di riforma di un procedimento funzionale alla salvaguardia ambientale, cui si aggiunge l'origine sovranazionale della relativa disciplina, per cui la normativa impugnata può essere pienamente ricondotta alle clausole limitative previste dagli statuti speciali degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Essa, nel riferirsi, a diverso titolo, agli «enti territorialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto», non lascia all'amministrazione statale alcuna scelta discrezionale nella trasmissione dei progetti, dovendo questa necessariamente coinvolgere anche le Regioni e le Province autonome nel cui territorio saranno realizzati gli interventi, le quali, nei procedimenti relativi a VIA di competenza dello Stato, per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, designano un proprio rappresentante nella Commissione tecnica di VIA insediata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2013, n. 93 del 2013, n. 227 del 2011 e n. 234 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 12
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 13
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 14
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
direttiva UE 16/04/2014
n. 52
art. 1 par. 6), lett. a)