Diritti inviolabili o fondamentali - Diritto al lavoro - Libertà della persona, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio della relativa attività - Divieto, per il legislatore, di comprimerla, per di più mediante limiti discriminatori. (Classif. 081007).
Il diritto al lavoro è annoverato fra i diritti fondamentali, in quanto diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa, quale mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della personalità, strettamente correlato all’esercizio della professionalità del singolo e alla possibilità di svolgere pienamente quanto corrisponda alle sue competenze. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46785; S. 203/2024; S. 148/2024; S. 61/1965; S. 45/1965 - mass. 2368).
Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libertà di scegliere l’attività lavorativa discende il dovere, per il legislatore, di non introdurre norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà rinneghino, direttamente o indirettamente, attraverso misure discriminatorie, ma non certo l’impossibilità di delimitarla, di specificare condizioni inerenti all’esercizio del diritto, o di attribuire all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. In questi casi si rende necessario un vaglio di proporzionalità rispetto a ogni misura legislativa, amministrativa o giudiziaria che comporti una restrizione dei diritti costituzionali della persona. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46477; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 24/2019 - mass. 42491; S. 102/1968 - mass. 2978; S. 61/1965).