Sentenza 131/2025 (ECLI:IT:COST:2025:131)
Massima numero 46994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 25/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46993  46995  46996


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto di elettorato passivo – Conseguente eccezionalità dei casi di ineleggibilità e stretta interpretazione delle relative norme – Ratio – Espressione del bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche – Necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Classif. 081001).

Testo

Il diritto di elettorato passivo va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (Precedente: S. 107/2024 - mass. 46215).

L’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti casi di ineleggibilità, sottintendendo il bilanciamento di interessi – cui le legislazioni statale e regionale sono direttamente chiamate – tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, richiedono. Le limitazioni dell’elettorato passivo devono essere determinate, pertanto, secondo un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni. (Precedenti: S. 64/2025; S. 25/2008).

Se l’eleggibilità costituisce la regola, l’ineleggibilità rappresenta un’eccezione, sicché le norme che la disciplinano sono di stretta interpretazione. Tali limitazioni sono ammissibili solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, mantenendosi entro i confini di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. (Precedenti: S. 120/2013; S. 283/2010; S. 27/2009 - mass. 33148; S. 25/2008; S. 306/2003; S. 220/2003; S. 46/1969 - mass. 3190).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte