Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Possibile condono - Condizioni - Misura extra ordinem e una tantum - Effetti - Estinzione dell'illecito penale e amministrativo - Possibile beneficio, per l'immobile condonato, di ulteriori benefici edilizi - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizione della Regione autonoma Sardegna che disciplina le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti). (Classif. 090009).
Mediante la normativa sul condono (art. 31 legge n. 47 del 1985; art. 39 legge n. 724 del 1994; art. 32 d.l. n. 269 del 2003, come conv.), il legislatore nazionale, in via straordinaria e con regole ad hoc, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia. Il condono, pertanto, è una misura assolutamente extra ordinem e destinata a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso e non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani: su quello penale, al ricorrere dei presupposti di legge determina l’estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l’estinzione dell’illecito amministrativo. (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46253).
Dalla limitata portata delle sanatorie edilizie straordinarie consegue che l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità. Il divieto di riconoscere benefici edilizi per gli immobili abusivi assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46253; S. 24/2022 - mass. 44555).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, e 42, secondo comma, Cost. e all’art. 3 dello statuto reg. Sardegna, dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche, sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. L’impugnata normativa regionale, impedendo, per un verso, gli aumenti volumetrici e consentendo, per l’altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità, è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale in materia edilizia. Tale conclusione viene confermata anche prendendo in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 23, della legge n. 199 del 2025, già in grado di esplicare i propri effetti nell’ordinamento regionale sardo, il quale consente, per le finalità espressamente indicate, aumenti volumetrici anche per gli immobili oggetto di condono, per l’assorbente ragione che, se pure l’ordinamento statale ammette oggi che gli immobili condonati usufruiscano di premialità volumetriche da cui sono generalmente esclusi, tale possibilità è riconosciuta solo rispetto a predeterminate finalità. Inoltre, il legislatore regionale, consentendo gli interventi volti a tutelare l’integrità della costruzione, non ha neppure leso lo statuto costituzionale del diritto di proprietà, posto che devono considerarsi contrastanti con l’art. 42 Cost. solo quelle disposizioni che ostacolano gli interventi aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio).