Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto di elettorato passivo – Conseguente eccezionalità dei casi di ineleggibilità e stretta interpretazione delle relative norme – Ratio – Espressione del bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche – Necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (Classif. 081001).
Il diritto di elettorato passivo va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (Precedente: S. 107/2024 - mass. 46215).
L’art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l’accesso alle cariche elettive, consente che siano previsti casi di ineleggibilità, sottintendendo il bilanciamento di interessi – cui le legislazioni statale e regionale sono direttamente chiamate – tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, richiedono. Le limitazioni dell’elettorato passivo devono essere determinate, pertanto, secondo un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni. (Precedenti: S. 64/2025; S. 25/2008).
Se l’eleggibilità costituisce la regola, l’ineleggibilità rappresenta un’eccezione, sicché le norme che la disciplinano sono di stretta interpretazione. Tali limitazioni sono ammissibili solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, mantenendosi entro i confini di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. (Precedenti: S. 120/2013; S. 283/2010; S. 27/2009 - mass. 33148; S. 25/2008; S. 306/2003; S. 220/2003; S. 46/1969 - mass. 3190).