Ordinanza 25/2026 (ECLI:IT:COST:2026:25)
Massima numero 47328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  12/02/2026;  Decisione del  12/02/2026
Deposito del 05/03/2026; Pubblicazione in G. U. 11/03/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - In genere - Trattamento di fine servizio - Erogazione per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio - Liquidazione, secondo la normativa vigente al momento della rimessione della questione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi - Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, articolato in base all'ammontare complessivo della prestazione - Denunciata violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività lavorativa svolta - Necessità che il legislatore programmi, senza ulteriori dilazioni, una riforma che ristabilisca la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS - Rinvio all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la trattazione delle questioni. (Classif. 190001).

Testo

È rinviata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal TAR Marche, sez. prima, dal TAR Lazio, sez. quinta e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, in riferimento complessivamente agli artt. 36, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., il primo dei quali prevede – nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 –, la dilazione della liquidazione del trattamento di fine servizio a dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione dell’importo entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, e il secondo disciplina il pagamento rateale, mediante un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti. Premessa la già segnalata necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio e pur tenendo conto che l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore, la reductio ad legitimitatem appare ormai improcrastinabile. Il primo riscontro del legislatore, infatti, è solo parziale, poiché da un lato si è ampliato il novero dei dipendenti pubblici che possono beneficiare dell’erogazione del TFS/TFR nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni, solo in ragione della loro condizione di fragilità; e, dall’altro, con effetto dal 1° gennaio 2027, il termine per la liquidazione del TFS è stato ridotto di soli 3 mesi (da 12 a 9). A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale. E poiché la pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei TFS con la garanzia di adeguatezza della retribuzione allo stato non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate, poiché un intervento ablativo comporterebbe la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione, traducendosi in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa, spetta pertanto al legislatore programmare una riforma. La quale, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi. In uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale, all’esito della prossima udienza potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione degli indicati meccanismi dilatori in conformità alle segnalate esigenze di tutela. (Precedenti: S. 46/2025 - mass. 46760; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 120/2021 - mass. 43931; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 159/2019 - mass. 41049; O. 97/2021 - mass. 43874; O. 132/2020 - mass. 43417; O. 207/2018 - mass. 41523).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/03/1997  n. 79  art. 3  co. 2

legge  28/05/1997  n. 140  art.   co. 

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 7

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte