Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41494  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41517


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Interventi di VIA statale da realizzare nel territorio della Sardegna a scopo di difesa nazionale, emergenze di protezione civile o per casi eccezionali - Coinvolgimento della Regione - Omessa previsione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata possibile esclusione della partecipazione regionale, irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia statutaria e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 3 dello statuto di autonomia, all'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, agli artt. 3, 97 e 117 Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost. - degli artt. 3, comma 1, lett. g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, che hanno previsto il coinvolgimento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e non della Regione ricorrente, per gli interventi di VIA statale da realizzare nel territorio sardo. L'esonero in caso di progetti che rispondono ad emergenze di protezione civile non è incongruente rispetto alla finalità complessiva della riforma, volta a fornire uno standard uniforme di tutela ambientale, e dunque a concentrare, in capo al vertice dell'apparato statale, la scelta dell'esonero in caso di emergenze che rendono necessari interventi di protezione civile, né viola il principio di leale collaborazione, sia perché la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che già annoverava tale norme, sia perché essa viene salvaguardata anche a "valle" del procedimento amministrativo, alla luce di un inquadramento sistematico della norma: la delibera dello stato di emergenza viene infatti decisa dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018, previa intesa con la Regione interessata. Quanto all'asserita violazione delle norme statutarie, è insita in una fondamentale riforma in materia ambientale la compressione delle competenze regionali, in quanto i limiti delle norme di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali hanno lo scopo di consentire che norme statali sprigionino efficacia precettiva anche nell'ambito degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, purché non vi sia una sostanziale incoerenza con lo scopo complessivo della riforma o con gli obblighi europei.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 3  co. 1

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 3  co. 1

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 8  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 14  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 16  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/05/1975  n. 480  art. 6