Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del  19/06/2018;  Decisione del  19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41481  41482  41483  41484  41485  41486  41487  41488  41489  41490  41491  41492  41493  41494  41495  41496  41497  41498  41499  41500  41501  41502  41503  41504  41505  41506  41507  41508  41509  41510  41511  41512  41513  41514  41515  41516


Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria nell'attuazione delle direttive europee, del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'autonomia amministrativa - Norme qualificate di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto speciale, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riguardano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. In linea di principio, e salva la valutazione da condurre sulle singole norme, il decreto legislativo impugnato, adottato nella materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", va ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. L'impugnato art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, poiché detta le modifiche agli Allegati alla Parte seconda cod. ambiente conseguenti alla rivisitazione delle competenze di cui al novellato art. 7-bis del medesimo codice. Inoltre la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie. Infine, quanto ai residui parametri evocati, va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali, potendo ritenersi preferibile ripartire le competenze, nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale, in base all'intensità di impatto sull'ambiente che un determinato progetto può presentare.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 5  co. 

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 22  co. 1

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 22  co. 2

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 22  co. 3

decreto legislativo  16/06/2017  n. 104  art. 22  co. 4

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte