Sentenza 198/2018 (ECLI:IT:COST:2018:198)
Massima numero 41517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO - BARBERA
Udienza Pubblica del
19/06/2018; Decisione del
19/06/2018
Deposito del 14/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria nell'attuazione delle direttive europee, del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'autonomia amministrativa - Norme qualificate di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dell'autonomia statutaria nell'attuazione delle direttive europee, del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'autonomia amministrativa - Norme qualificate di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto speciale, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riguardano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. In linea di principio, e salva la valutazione da condurre sulle singole norme, il decreto legislativo impugnato, adottato nella materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", va ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. L'impugnato art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, poiché detta le modifiche agli Allegati alla Parte seconda cod. ambiente conseguenti alla rivisitazione delle competenze di cui al novellato art. 7-bis del medesimo codice. Inoltre la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie. Infine, quanto ai residui parametri evocati, va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali, potendo ritenersi preferibile ripartire le competenze, nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale, in base all'intensità di impatto sull'ambiente che un determinato progetto può presentare.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto speciale, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che riguardano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA. In linea di principio, e salva la valutazione da condurre sulle singole norme, il decreto legislativo impugnato, adottato nella materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", va ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. L'impugnato art. 5 costituisce il nucleo essenziale della riforma in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale, mentre l'art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall'art. 5, poiché detta le modifiche agli Allegati alla Parte seconda cod. ambiente conseguenti alla rivisitazione delle competenze di cui al novellato art. 7-bis del medesimo codice. Inoltre la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie. Infine, quanto ai residui parametri evocati, va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali, potendo ritenersi preferibile ripartire le competenze, nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale, in base all'intensità di impatto sull'ambiente che un determinato progetto può presentare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 5
co.
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 1
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 2
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 3
decreto legislativo
16/06/2017
n. 104
art. 22
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte